Decreto Economia e Finanze 20.03.2008
Formula iniziale
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 514, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009;
Visto, in particolare, il medesimo comma 514 del citato art. 2 della legge n. 244 del 2007, che demanda al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare, con apposito decreto di natura non regolamentare, da emanare entro il 31 marzo 2008, i criteri per attuare la predetta riduzione di prelievo;
Visto l'art. 19 del Tuir che individua i criteri di tassazione delle indennità di cui al citato art. 17, comma 1, lettera a), del medesimo Tuir nonché le modalità di riliquidazione da parte degli uffici finanziari;
Visto l'art. 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui ai fini della tassazione dei trattamenti di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui al citato art. 17, comma 1, lettera a), del Tuir, si applicano le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, gli articoli 23, comma 2, lettera d) e 29, comma 1, lettera d), concernenti gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di eff
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