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Decreto Economia e Finanze 20.03.2008

Riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir. (G.U. 02.04.2008, n. 78)

Art. 1 - Riduzione del prelievo fiscale sulle indennità di fine rapporto

1. L'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'art. 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sul trattamento di fine rapporto e sulle indennità equipollenti di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del citato testo unico, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotta di un importo pari a:

a) 70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;

b) 50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l'ammontare del reddito di riferimento è superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 50 euro, se il reddito di riferimento è superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l'importo di 2.000 euro.

2. Se il risultato dei rapporti indicati alle lettere b) e c) del comma 1 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

3. Per reddito di riferimento si intende il reddito teorico medio determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai sensi del citato art. 19 del predetto testo unico ai fini dell'individuazione dell'aliquota di tassazione del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti.

4. La detrazione di cui al comma 1 riduce l'imposta dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro di cui al citato art. 17, comma 1, lettera a), del testo unico, eventualmente erogate, nella sola ipotesi di integrale de

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