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Accordo 25.07.2008

Sequenza contrattuale ai sensi dell'articolo 62 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 relativo al comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 e il biennio economico 2006/2007. (G.U. 09.08.2008, n. 186)

Art. 2 - Rivalutazione del valore economico delle posizioni economiche e assegnazioni di nuove posizioni economiche nell'area B

1. L'art. 50 del C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007 è sostituito dal seguente:

«1. Fatta salva comunque la definizione delle procedure descritte ai precedenti articoli 48 e 49, il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della tabella C allegata al presente C.C.N.L. può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.

2. La prima posizione economica è determinata in Euro 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'area A, e in Euro 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'area B.

L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art. 48 e dell'accordo integrativo OO.SS. - MPI del 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica dell'area B può sostituire il DSGA.

3. La seconda posizione economica è determinata in Euro 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 e di accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.

4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumula

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