Accordo 25.07.2008
1. L'art. 47 del C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007 è sostituito dal seguente:
«1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.
2. Le risorse utilizzate per le predette attività ammontano complessivamente ad Euro 95.514.526 al lordo degli oneri riflessi e sono destinate a livello di ciascuna istituzione scolastica fino all'a.s. 2007/08 sulla base dell'applicazione dell'art. 50 del C.C.N.I. 31 agosto 1999 nonché della nota ministeriale prot. n. 624 del 25 settembre 2002. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 tali risorse saranno pari a Euro 53.237.118 al lordo degli oneri riflessi, per effetto della destinazione di Euro 42.277.408 al lordo degli oneri riflessi finalizzata alla rivalutazione ed istituzione delle posizioni economiche di cui all'art. 2 della presente sequenza contrattuale.
3. L'attribuzione degli incarichi di cui al precedente comma 1, lettera b) è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell'ambito del piano delle attività.
Esse saranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso.».
2. L'art. 48 del C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembr
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