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D.M. MIUR 26.06.2008, n. 59

Norme su graduatorie terza fascia ATA.

Art. 8 - Ricorsi

8.1 - Avverso l'esclusione o inammissibilità, nonchè avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento

8.2 - Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.

8.3 - Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l'autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva.

8.4 - Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile unicamente con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

8.5 - La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell'ambito della medesima provincia. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.

8.6 - Avverso l'atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata.

8.7 - I candidati che abbiano presentato ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario al Capo dello Stato, avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda o di esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi sotto condizione alla procedura e iscritti con riserva nella graduatoria.

8.8 - L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo determinato.

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