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D.M. MIUR 26.06.2008, n. 59

Norme su graduatorie terza fascia ATA.

Art. 7 - Inammissibilità della domanda - Esclusione della procedura

7.1 - Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate oltre il termine indicato nel precedente art. 4 - c. 1, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono.

7.2 - L'Amministrazione dispone l'esclusione dei candidati che: a) abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in provincie diverse; b) risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3; c) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.

7.3 - La produzione di domande in più istituzioni scolastiche della stessa provincia o in più province comporta, oltre alla esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui il candidato sia inserito.

7.4 - Le autodichiarazioni mendaci o l'autoproduzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni penali, come prescritto dagli artt.75 e 76 DPR 28.12.2000, n. 445, pubblicato nel SO alla GU 20.2.2001, n.42, modificato dall'art. 15, Legge 16.1.2003, n. 3.

7.5 - Tutti i candidati sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, può disporre, con p

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