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Nota Pubblica Istruzione 11.02.2008, n. 2265

Articolo 2 comma 4 D.L. 147/2007 convertito nella legge 25 ottobre 2007 n. 176.- Comunicazione obbligatoria da parte di istituzioni scolastiche.

Si comunica che con lettera circolare del 17/01/2008 prot. 28 che ad ogni buon fine si allega, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, anche in risposta ai solleciti avanzati da questo Ministero, ha diramato alcuni chiarimenti ai propri uffici periferici in merito alla corretta applicazione della normativa citata in oggetto.

In particolare nella circolare si chiarisce in modo inequivocabile che, a seguito dell'entrata in vigore della norma, non solo debbano essere annullate le sanzioni già irrogate, ma risultano non più sanzionabili anche quelle ipotesi non ancora accertate ma comunque legate a condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore del D.L. 147/07 in relazione ad adempimenti preventivi oggi non più richiesti.

Resta ferma, ovviamente, dopo l'entrata in vigore della norma, la disposizione che impone l'adempimento dell'obbligo di denuncia entro il termine perentorio di 10 giorni.

Si prega di dare massima diffusione alle istituzioni scolastiche, con preghiera di fornire ogni opportuno supporto ai dirigenti scolastici in caso di interpretazione difforme da quella diramata dal competente Ministero del Lavoro.

 

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