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Lettera circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale 17.01.2008, prot. n. 28

Art 2, comma 4 D.L. n 147/2007 convertito in L. 25 ottobre 2007, n 176.

Pervengono da parte di diversi Uffici periferici di questo Ministero, richieste di chiarimenti relative al comma 4, art 2 L. 25 ottobre 2007, n. 176, di conversione del D.L. n. 147/2007, in materia di comunicazioni obbligatorie da parte di istituzioni scolastiche e riguardanti in particolare l'annullamento delle sanzioni irrogate secondo la previgente disciplina.

Al riguardo Questa Direzione, d'intesa con la Direzione Generale del Mercato del Lavoro, ritiene opportuno precisare quanto segue.

Con l'emanazione del D.L. n 147 del 7 settembre 2007, convertito in L. n. 176/2007, il legislatore ha stabilito che "le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti di cui [...] entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro".

Tale norma, così come precisato dalla nota prot. n. 13/11/27825 - 27 novembre 2007, della Direzione generale del Mercato del lavoro introduce, per il settore scolastico alcuni correttivi alla disciplina generale riguardante i tempi delle comunicazioni dei rapporti di lavoro prevedendo che tutte le comunicazioni da parte delle istituzioni scolastiche possano essere effettuate entro 10gg dal verificarsi dell'evento.

Con una disposizione di carattere "sanante", il quarto comma dell'art. 2 del D.L. n. 147/2007, prevede altresì l'annullamento delle "sanzioni già irrogate alle istituzioni scolastiche per inosservanza dei termini previsti dalle disposizioni di cui al primo periodo" ove è previsto per tutti i settori la comunicazione di assunzione preventiva.

Ad una lettura strettamente letterale della norma sembra che l'annullamento sia relativo alle sole "sanzioni già irrogate" al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 147, facendo salva l'adozione di tutti quei provvedimenti sanzionatori conseguenti a comunicazioni tardive, ma non ancora irrogate in quanto in corso di accertamenti o comunque accertabili nel termine prescrizionale dei 5 anni della comm

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