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Decreto Economia e finanze 11.02.2008

Modalità di attribuzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della detrazione di cui al citato articolo 16 eccedente l'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR. (G.U. 01.03.2008, n. 52)

Art. 2 - Determinazione in sede di dichiarazione dei redditi dell'ammontare della detrazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies, del TUIR

1. L'ammontare della detrazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del TUIR, spettante a decorrere dall'anno 2007 agli aventi diritto diversi da quelli individuati nell'art. 1, è evidenziato nella dichiarazione dei redditi presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ovvero ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli aventi diritto di cui all'art. 1 del presente decreto relativamente all'ammontare della detrazione spettante per il 2007 nonché relativamente a quella spettante a decorrere dall'anno 2008 non riconosciuta, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

3. L'ammontare della detrazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del TUIR evidenziato nella dichiarazione dei redditi può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero, essere computato in diminuzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo d'imposta successivo o essere chiesto a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

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