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Decreto Economia e finanze 11.02.2008

Modalità di attribuzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della detrazione di cui al citato articolo 16 eccedente l'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR. (G.U. 01.03.2008, n. 52)

Art. 1 - Attribuzione della detrazione di cui all'art. 16 del TUIR da parte del sostituto d'imposta

1. A decorrere dall'anno 2008, ai soggetti che percepiscono i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito denominato TUIR), la detrazione spettante ai sensi dell'art. 16, commi da 01 a 1-ter del citato TUIR, nei limiti e alle condizioni previste nel medesimo art. 16, è riconosciuta, su richiesta dell'avente diritto, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. In occasione delle medesime operazioni di conguaglio è riconosciuto, altresì, l'importo della detrazione di cui al comma 1-sexies dello stesso art. 16 che non ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato TUIR. La detrazione di cui all'art. 16 del TUIR è attribuita sulla base della dichiarazione presentata dall'avente diritto nella quale sono indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, i requisiti richiesti dal medesimo art. 16, compreso il numero dei mesi per i quali l'immobile oggetto del contratto di locazione è adibito ad abitazione principale, nonché è attestata l'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR.

2. Ai fini del riconoscimento dell'importo della detrazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies, del TUIR, i sostituti d'imposta utilizzano, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile nel periodo di paga nel quale sono effettuate le operazioni di conguaglio, indicando nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) l'i

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