Legge Regione Valle d'Aosta 18.04.2008, n. 14
Capo IV - Prestazioni
1. La Regione, al fine di promuovere un sistema di attività informativa e di consulenza a favore della collettività e, in particolare, a favore delle persone con disabilità e dei loro familiari e di fornire risposte su tutti gli aspetti della vita sociale e relazionale collegati alla problematica della disabilità, realizza, per il tramite delle proprie strutture o in regime di convenzione con le cooperative sociali o le istituzioni del privato sociale che risultino in possesso di un'adeguata esperienza in tema di consulenza e assistenza giuridica, uno sportello informativo integrato.
2. Lo sportello informativo integrato fornisce informazioni concernenti la disabilità in termini di diritti, agevolazioni, benefici, percorsi, opportunità, referenti e altro, con particolare riferimento:
a) agli aspetti fiscali;
b) all'assistenza, alla previdenza e ai servizi per le persone con disabilità;
c) alle associazioni operanti nel settore della disabilità;
d) alle barriere architettoniche e sensopercettive e alla progettazione accessibile;
e) all'educazione e all'istruzione;
f) alla formazione;
g) al lavoro;
h) alla mobilità e ai trasporti; i) alle riviste specializzate e alla documentazione; j) alla sanità; k) al tempo libero e al turismo; l) agli ausili, alle attrezzature e agli strumenti informatici.
3. Lo sportello svolge anche attività di raccordo con i diversi uffici per avviare le procedure previste per accedere ai vari servizi.
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