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Legge Regione Valle d'Aosta 18.04.2008, n. 14

Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA N. 22 del 27 maggio 2008.

Capo III - Servizi

Art. 11 - Benefici volti a favorire la vita di relazione delle persone con disabilità

1. La Regione promuove iniziative ed interventi volti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici, privati e dei luoghi aperti al pubblico, ai sensi dell'articolo 24 della l. 104/1992, mediante interventi finanziari finalizzati:

a) all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e sensopercettive dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e dall'abitazione di residenza delle persone con disabilità, nonché alla rimozione degli ostacoli per l'esercizio di attività lavorative, sportive, turistiche e ricreative;

b) all'acquisto di ausili, attrezzature e mezzi essenziali alla locomozione ad uso privato.

2. Beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo:

a) gli enti pubblici;

b) gli enti privati e le imprese operanti in Valle d'Aosta;

c) le persone, anche ultrasessantacinquenni, con disabilità consistente in una menomazione e in una disabilità funzionale permanente, dalle quali discendono obiettive difficoltà alla mobilità o alla vita di relazione, certificate dalle commissioni mediche collegiali di cui all'articolo 4 della l.r. 11/1999.

3. Per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e sensopercettive in edifici e luoghi pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al 90 per cento della spesa effettivamente sostenuta, comprensiva dei costi di progettazione, appalto, esecuzione e direzione lavori, in misura comunque non superiore ad euro 150.000 per ogni singolo immobile.

4. Per la realizza

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