Legge Regione Valle d'Aosta 18.04.2008, n. 14
Capo III - Servizi
1. La Regione promuove il percorso educativo, scolastico e formativo al fine di favorire la realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità, la diffusione della cultura dell'inclusione sociale e l'eliminazione di ogni forma di discriminazione, pregiudizio, emarginazione. Il percorso comprende tutte le fasi della vita della persona con disabilità, dalla nascita fino al compimento dei sessantaquattro anni di età.
2. La Regione adotta gli strumenti utili a progettare e pianificare il percorso educativo, scolastico e formativo, la diagnosi funzionale, il profilo dinamico-funzionale e il piano educativo individualizzato (PEI) di cui all'articolo 12, comma 5, della l. 104/1992. La Regione individua, inoltre, le risorse organizzative e umane necessarie alla sua realizzazione, quali le attività di assistenza e di insegnamento, i gruppi di lavoro istituiti a livello regionale e presso le istituzioni scolastiche e l'équipe PEI integrata, promuovendo anche attività di formazione iniziale e durante il servizio rivolta al personale docente e non docente.
3. La Regione garantisce alle persone con disabilità la fruizione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e ne favorisce, mediante il PEI, il coordinamento con il successivo percorso scolastico. La Regione assicura, inoltre, l'inserimento degli studenti disabili nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado e predispone percorsi misti e integrati, in collaborazione anche con gli enti che si occupano di percorsi di integrazione lavorativa. La Regione riconosce, infine, le modalità di certificazione delle competenze in esito al percorso scolastico istituzionale quali strume
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