Legge Regione Valle d'Aosta 18.04.2008, n. 14
Capo III - Servizi
1. Al fine di realizzare le finalità e gli obiettivi della presente legge, è prevista la definizione di un progetto individuale per la persona con disabilità, in conformità alla l. 162/1998 e all'articolo 14 della l. 328/2000, che comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura, assistenza, riabilitazione, educazione, istruzione, formazione e inserimento lavorativo, i servizi alla persona, con particolare riferimento al recupero e all'inclusione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Il progetto, costituito da un complesso di azioni e interventi attivati a partire dai bisogni e dalle aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia, definisce i soggetti coinvolti, le potenzialità, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione e la spesa occorrente.
2. Il progetto individuale è approvato dall'Unità di valutazione multidimensionale (UVMD) operante in ambito distrettuale per la presa in carico della persona con disabilità, sulla base della valutazione della sua situazione complessiva nel contesto sociale e familiare, effettuata in conformità alle linee guida e ai protocolli adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2. L'UVMD può, nell'esercizio delle sue funzioni, avvalersi di competenze scientifiche esterne.
3. L'UVMD individua e attiva un operatore di riferimento principale per la persona con disabilità e per la sua famiglia, con il compito di coordinare le azioni e gli interventi propri con quelli degli altri operatori e servizi, al fine di seguire e di monitorare costantemente l'evoluzio
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