Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Sezione IV - Ponteggi in legname e altre opere provvisionali 250
1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
Rubrica sostituita dall'art. 76, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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