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Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (G.U. 30.04.2008, n. 101 - S.O. n. 108)

Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili

Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Sezione IV - Ponteggi in legname e altre opere provvisionali 248

Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali

1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII. 249

248

Rubrica sostituita dall'art. 76, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

249

Comma modificato dall'art. 77, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

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