D.P.C.M. 30.10.2007, n. 242
1. Per l'attuazione del programma annuale delle attività dell'Osservatorio, il Dipartimento per le politiche della famiglia può stipulare convenzioni con le amministrazioni centrali, regionali e locali, con le università e con enti di ricerca pubblici e privati.
2. Il Capo del Dipartimento, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, bandisce concorsi per l'attribuzione di borse di studio biennali volte a consentire a laureati di frequentare dottorati di ricerca, master, corsi di specializzazione post-laurea in discipline attinenti alle politiche familiari. Le borse di studio sono attribuite, previa valutazione dei titoli e colloquio, da una commissione nominata dal Ministro, secondo modalità e criteri definiti da un decreto del medesimo.
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