D.P.C.M. 30.10.2007, n. 242
1. Per le spese di funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché con contributi di enti e soggetti pubblici e privati.
2. L'ammontare del finanziamento statale è determinato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Le somme afferenti ai contributi di cui al comma 1 sono versate al conto corrente infruttifero di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono destinate al finanziamento dell'Osservatorio.
4. All'onere di parte statale derivante dall'attuazione del presente regolamento si provvede mediante assegnazione dal fondo di cui al comma 1 nei limiti delle disponibilità determinate ai sensi del comma 2.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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