D.P.C.M. 30.10.2007, n. 242
1. L'Assemblea e il Comitato di coordinamento sono assistiti da un Consiglio tecnico-scientifico di dieci componenti, di cui due con funzioni di coordinatori delle attività scientifiche, nominati dal Ministro tra soggetti di elevata e comprovata professionalità nel campo delle politiche sociali e familiari. Cinque componenti del Consiglio tecnico-scientifico sono designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Il Consiglio tecnico-scientifico svolge le attività di studio, ricerca, analisi e documentazione di competenza dell'Osservatorio, secondo il programma deliberato dall'Assemblea.
3. I coordinatori delle attività scientifiche presiedono, secondo turnazione annuale, il Consiglio tecnico-scientifico e ne dirigono i lavori. Ciascun coordinatore assicura in particolare il coordinamento di un numero eguale di settori disciplinari rilevanti in ordine alla definizione, alla promozione e alla realizzazione delle politiche per la famiglia, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 5.
4. Il Consiglio tecnico-scientifico può essere integrato, in relazione a specifiche attività e previa deliberazione del medesimo, da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle materie di competenza dell'Osservatorio, sulla base di elenchi di esperti approvati dal Comitato di coordinamento ed aggiornati annualmente.
5. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio tecnico-scientifico sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato di coordinamento.
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