D.P.C.M. 30.10.2007, n. 242
1. Il Comitato di coordinamento è composto dal Ministro, dal vicepresidente dell'Assemblea, dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o da un suo delegato e da tre componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle sue riunioni partecipano, senza diritto di voto, i coordinatori di cui all'articolo 7, comma 1. Il Comitato di coordinamento ha funzioni di proposta in ordine alle deliberazioni dell'Assemblea e svolge compiti di organizzazione dell'attività dell'Osservatorio e di attuazione del programma deliberato dall'Assemblea.
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