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D.M. Università e ricerca 31.10.2007, n. 544

Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 2 - Requisiti di trasparenza

1. Per i fini di cui all'art. 1, le Università rendono disponibili un insieme di informazioni da inserire nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, secondo quanto indicato agli artt. 8, 9 e 10. Le predette informazioni - da evidenziare nella Off.F pubblica, per una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati - sono individuate con decreto direttoriale, sentiti la CRUI, il CUN e il CNSU, sulla base delle indicazioni fornite dal CNVSU nel doc. 7/07, entro 30 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte della Corte dei Conti.

2. I Nuclei di valutazione procedono alla verifica delle informazioni di cui al comma 1, ai fini di quanto indicato agli artt. 8 e 9 del presente decreto.

3. Le verifiche sulla qualità delle informazioni inserite nella Banca dati dell'offerta formativa vengono effettuate anche in itinere dai Nuclei di valutazione e dal CNVSU.

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