D.M. Università e ricerca 31.10.2007, n. 544
1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e in relazione a quanto previsto dal D.M. 26 luglio 2007, n. 386, all'allegato1, sezione 4.2, tenuto conto del doc. 7/07 del CNVSU predisposto al riguardo, i requisiti necessari per l'attivazione annuale dell'offerta formativa degli Atenei riguardano:
a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati;
b) i requisiti per la assicurazione della qualità dei processi formativi;
c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi e il grado di copertura necessario relativamente ai settori scientifico-disciplinari che li caratterizzano;
d) le regole dimensionali relative agli studenti sostenibili per ciascun corso di studio.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono preordinati ad indirizzare le azioni delle Università nelle seguenti tre fasi di definizione della propria offerta formativa:
a. le attività di progettazione e riprogettazione dei corsi di studio;
b. le attività correlate all'attivazione dei corsi di studio;
c. il funzionamento effettivo del corso di studio, anche ai fini dell'attribuzione delle risorse ministeriali.
I dati relativi ai predetti punti a., b. e c. sono evidenziati, rispettivamente, nelle sezioni RAD, Off.F. e Off.F. pubblica della Banca dati dell'offerta formativa.
3. In relazione a quanto previsto ai precedenti commi, il presente decreto:
- individua altresì criteri e procedure per la comunicazione delle informazioni relative all'inserimento dei corsi di studio nella Banca dati dell'offerta formati
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