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D.M. Università e ricerca 31.10.2007, n. 544

Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 1 - Quadro dei requisiti necessari

1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e in relazione a quanto previsto dal D.M. 26 luglio 2007, n. 386, all'allegato1, sezione 4.2, tenuto conto del doc. 7/07 del CNVSU predisposto al riguardo, i requisiti necessari per l'attivazione annuale dell'offerta formativa degli Atenei riguardano:

a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati;

b) i requisiti per la assicurazione della qualità dei processi formativi;

c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi e il grado di copertura necessario relativamente ai settori scientifico-disciplinari che li caratterizzano;

d) le regole dimensionali relative agli studenti sostenibili per ciascun corso di studio.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono preordinati ad indirizzare le azioni delle Università nelle seguenti tre fasi di definizione della propria offerta formativa:

a. le attività di progettazione e riprogettazione dei corsi di studio;

b. le attività correlate all'attivazione dei corsi di studio;

c. il funzionamento effettivo del corso di studio, anche ai fini dell'attribuzione delle risorse ministeriali.

I dati relativi ai predetti punti a., b. e c. sono evidenziati, rispettivamente, nelle sezioni RAD, Off.F. e Off.F. pubblica della Banca dati dell'offerta formativa.

3. In relazione a quanto previsto ai precedenti commi, il presente decreto:

- individua altresì criteri e procedure per la comunicazione delle informazioni relative all'inserimento dei corsi di studio nella Banca dati dell'offerta formati

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