D.M. Università e ricerca 31.10.2007, n. 544
Allegato D (v. art. 11) -
In relazione a quanto previsto dall'art. 11 del presente decreto, viene definito in possesso dei requisiti qualificanti il corso di studio - attivato dall'Ateneo (nelle classi individuate sia ai sensi del D.M. n. 509/1999 sia ai sensi del D.M. n. 270/2004), - che soddisfa almeno 5 dei 7 requisiti di seguito indicati:
1. il numero medio di CFU acquisiti nell'anno di riferimento da ciascuno studente (1) è superiore al valore mediano nazionale dei corsi della stessa classe;
2. la percentuale di insegnamenti coperti con docenza di ruolo, espressa dai relativi CFU acquisibili dagli studenti è superiore al valore mediano nazionale relativo ai raggruppamenti di facoltà definiti in relazione a quanto previsto dal Sub. Allegato A.2.) del D.M. n. 362/2007;
3. la percentuale degli insegnamenti in cui viene rilevato il parere degli studenti è superiore al valore mediano nazionale, relativo ai raggruppamenti di facoltà definiti in relazione a quanto previsto dal Sub. Allegato A.2.) del D.M. n. 362/2007;
4. sono state previste procedure per la verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e sono state predisposte attività formative propedeutiche e di recupero per eventuali obblighi formativi;
5. è previsto un sistema di valutazione della qualità delle attività svolte, diverso dalla sola raccolta delle opinioni degli studenti frequentanti;
6. sono state predisposte specifiche modalità organizzative della didattica per studenti iscritti part-time, in quanto impegnati in attività lavorative;
7. è disponibile almeno un tutor per ogni 30 studenti immatricolati ai corsi dei gruppi A e B dell'allegato B, un tutor per ogni 60 studenti immatricolati negli altri gruppi, di cui alle tabelle 8, 9 e 10.
Inoltre, è necessario che:
- per i corsi
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.