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D.M. Università e ricerca 31.10.2007, n. 544

Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

Allegato C (v. art. 8 e art. 9) -

Oltre a quanto disposto dall'art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e dai DD.MM. 16 marzo 2007, le Università, in relazione a quanto previsto dall'art 8 del presente decreto, rendono disponibili nel RAD, per le proposte di cui al comma 1, lettere a. e b., del medesimo articolo:

- le motivazioni che stanno alla base della progettata trasformazione e dell'eventuale accorpamento di corsi già inseriti (lettera a.), ovvero che stanno alla base della progettata innovazione e della eventuale sostituzione (lettera b.);

- in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, dei DD.MM. 16 marzo 2007, i risultati di apprendimento attesi, secondo i descrittori di Dublino, e gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;

- una breve sintesi del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, per le proposte di cui alla lettera b.;

- una breve sintesi della relazione tecnica del Nucleo di valutazione d'Ateneo, per le proposte di cui alle lettere a. e b.. In particolare, il Nucleo si pronuncia, in questa fase, sulla corretta progettazione di tali proposte, sulla adeguatezza e compatibilità delle stesse con le risorse di docenza e di strutture destinabili dall'Ateneo al riguardo, nonché sulla possibilità che le predette iniziative possano contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa di cui al D.M. n. 3 luglio 2007, n. 362 (linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009).

Le Università definiscono la progettazione dei corsi di studio con congruo anticipo, per consentire ai Comitati regionali di coordinamento e ai Nuclei di valutazione di predisporre il loro parere e la loro relazione, ai fini dell'inserimento (da parte delle Università) dei corsi di studio nel RAD, entro il termine di cui all'art. 8, comma 3.

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