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Decreto legge 01.10.2007, n. 159

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale. (G.U. 02.10.2007, n. 229)

Art. 39 ter - Misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, nel punto 12:

1) la voce: "benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo" è sostituita dalla seguente: "benzina: euro 359,00 per 1.000 litri";

2) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale" sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1.000 litri";

b) alla tabella A, nel punto 13:

1) la voce: "benzina: 40 per cento aliquota normale;" è soppressa;

2) la voce: "benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;" è sostituita dalla seguente: "benzina: 359,00 euro per 1.000 litri";

3) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale" sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1.000 litri".

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del terri

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