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Decreto legge 01.10.2007, n. 159

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale. (G.U. 02.10.2007, n. 229)

Art. 39 quater - Modifiche all'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 188, primo periodo, le parole da: "in spettacoli musicali" fino a: "l'importo di 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti:

"musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro".

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