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Nota Pubblica Istruzione 26.11.2007, prot. n. 2437

Applicabilità alle istituzioni scolastiche delle misure di contenimento della spesa pubblica di cui al D.L. n. 194/2002.

Si rende noto che il Consiglio di Stato , in risposta al quesito posto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine all'applicabilità anche alle istituzioni scolastiche delle norme indicate in oggetto, ha espresso l'avviso - condividendo le considerazioni formulate dal Ministero della Pubblica Istruzione nelle note del 30 marzo e del 28 giugno 2006 - che le predette istituzioni non debbano provvedere ad alcun versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ancorché abbiano proceduto all'accantonamento delle somme ai sensi dell'art. 2 del D.M. 29.11.2002.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha quindi invitato i propri revisori dei conti a segnalare - entro il 20 dicembre 2007 - al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e per conoscenza alla competente Ragioneria provinciale dello Stato, i dati relativi alle somme versate, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge finanziaria 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, come risultanti dalle quietanze di versamento.

Qualora, per qualsiasi motivo, il revisore dei conti nominato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze fosse impossibilitato a provvedere al predetto adempimento, si invitano i revisori dei conti nominati in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione, con riferimento alle istituzioni scolastiche interessate, a curare l'invio dei suddetti dati, entro la medesima data del 20 dicembre 2007, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato o tramite posta elettronica (rgs.igf.ufficio4@tesoro.it) o a mezzo fax (numero: 0647610404), dandone conoscenza alla Ragioneria provinciale dello Stato territorialmente competente.

La segnalazione deve essere effettuata direttamente a cura del revisore e non dell'istituzione scolastica e non richiede una specifica visita sindacale.

Per le istituzioni scolastiche che no

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