IperTesto Unico IperTesto Unico

Parere Consiglio di Stato - Adunanza della Sezione Terza 24.07.2007, n. 2275

Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito in legge 31 ottobre 2002, n. 246, applicabilità alle istituzioni scolastiche delle misure di contenimento della spesa pubblica.

La Sezione

Vista la relazione del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 aprile 2007, pervenuta il 1° giugno successivo, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine all'affare in aggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Maria Grazia Cappugi;

Premesso:

Espone il Ministero dell'economia e delle finanze che con decreto-legge 6 settembre 2002 n, 194, recante "Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento dieta spesa pubblica", convertito in legge 31 ottobre 2002 n. 246, è stato, tra l'altro, previsto, all'art. 1 comma 3, che il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri di carattere generale stabiliti con atto di indirizzo emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, possa disporre, con proprio decreto, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione dei titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese indicate in dettaglio nella norma.

Ai sensi del successivo comma 4 del predetto articolo, è attribuita al citato Ministero, per le medesime finalità, di operare, con proprio decreto, sentito il Ministro vigilante, la riduzione delle spese di funzionamento degli "enti ed organismi pubblici non territoriali, con l'esclusione degli organi costituzionali, previste nei rispettivi bilanci.

In attuazione delle richiamate disposizioni, sulla base dell'indirizzo contenuto nel D.P.C.M. 29 novembre 2002, sono state disposte, nella misura del 15%, all'art. 1, la limitazione agli impegni ed all'emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni dello Stato e, all'art. 2, la riduzione degli stanziamenti di spesa o dei costi previsti per l'esercizio 2002 per gli enti ed organismi pubblici non territoriali, relativamente ai beni di consumo e dei servizi ed al godimento dei beni di terzi.

G

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.