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D.P.R. 29.11.2007, n. 259

Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione. (G.U. 22.01.2008, n. 18)

Art. 8 - Servizio di controllo interno

1. Il servizio di controllo interno, previsto dall'art. 6 del dlgs 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'art. 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico ivi indicate, operando in posizione di autonomia operativa e valutativa.

2. Le attività di controllo interno sono svolte, per la durata di un triennio, in base a decreto del Ministro, da un organo monocratico o da un collegio di tre componenti. Il Ministro, con proprio decreto, individua il presidente del collegio e sceglie i componenti tra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione.

3. Il servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte motivate di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

4. Il servizio opera in collegamento con l'ufficio di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico-scientifico operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno, ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

5. Il servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazi

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