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D.P.R. 29.11.2007, n. 259

Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione. (G.U. 22.01.2008, n. 18)

Art. 7 - Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi segreteria ed i Segretari particolari del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato sono nominati dal Vice Ministro e dai Sottosegretari interessati, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.

2. Alla segreteria del Vice Ministro e di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria ed al Segretario particolare, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unità; in sostituzione di non più di due delle predette unità possono essere nominati estranei all'amministrazione, nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 10, comma 2, assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.

3. Resta salvo, per la segreteria del Vice Ministro, il disposto dell'articolo 1, comma 24-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

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