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D.P.R. 29.11.2007, n. 259

Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione. (G.U. 22.01.2008, n. 18)

Art. 11 - Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed articolato:

a) per il Capo di gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante al Capo Dipartimento del Ministero;

b) per il Capo dell'ufficio legislativo e per il Capo del Servizio controllo interno ovvero per il Presidente del collegio preposto al servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del dlgs n. 165/2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

c) per il Segretario particolare del Ministro, per il Capo della segreteria del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per il responsabile della Segreteria tecnica, per i Capi delle segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessor

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