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D.P.R. 29.11.2007, n. 259

Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione. (G.U. 22.01.2008, n. 18)

Art. 10 - Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in centonovantaquattro unità, di cui una di qualifica dirigenziale di livello generale e quattordici aventi qualifica dirigenziale di livello non generale. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale fa parte del contingente complessivo del personale con qualifica dirigenziale del Ministero della pubblica istruzione, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nei limiti del contingente complessivo di centonovantaquattro unità il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli uffici di diretta collaborazione scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero, ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

2. Il Ministro individua altresì collaboratori, estranei all'amministrazione, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in numero non superiore a diciotto, nonché esperti o consulenti di particolare professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in numero non superiore a diciotto, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata massima di tali incarichi è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario.

3. Le posizioni dei responsabili degli uffici, costituite dal Capo di gabinetto, dal Capo dell'ufficio legislativo,

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