D.M. Pubblica Istruzione 29.11.2007
1. I percorsi di cui all'articolo 1 sono oggetto di monitoraggio e di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo n. 226/2005.
2. Allo scopo di sostenere l'attuazione dell'obbligo di istruzione nei percorsi di cui all'articolo 1 è costituito un apposito gruppo tecnico a livello nazionale, composto da esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Coordinamento delle regioni per l'istruzione e la formazione, dall'Unione province d'Italia e dall'Associazione nazionale comuni italiani che si avvale della consulenza e dell'assistenza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione.
3. La quota delle risorse di cui all'articolo 3, comma 2, da destinare alle misure di sistema di cui ai commi 1 e 2 è fissata nella misura dell'1%; la quota delle risorse di cui all'articolo 3, comma 3, da destinare al medesimo fine, è stabilita nel decreto ivi previsto nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 624 della legge n. 296/2006.
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