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D.M. Pubblica Istruzione 29.11.2007

Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (G.U. 22.02.2008, n. 45)

Art. 3 - Contributi statali

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 624 della legge n. 296/2006, allo scopo stanziati nei bilanci del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono destinati ai percorsi di cui all'articolo 1 realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, ferma restando la prosecuzione dei percorsi già avviati.

2. Il contributo del Ministero della pubblica istruzione è finalizzato esclusivamente all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di cui all'articolo 1. Tali risorse sono ripartite in base al numero degli studenti annualmente iscritti ai predetti percorsi, riservandone il 20% ai percorsi realizzati dalle istituzioni scolastiche che utilizzano la quota di flessibilità oraria di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47.

3. Il contributo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è finalizzato alla prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Le relative risorse a valere sul bilancio del Ministero medesimo concorrono alla realizzazione dei percorsi di cui all'articolo 1, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministero predetto adottato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma del decreto legislativo n. 281/1997, fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo n. 226/2005.

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