D.M. Pubblica Istruzione 29.11.2007, n. 263
1. Per l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento sono dettate apposite linee guida di attuazione.
2. Sono fatte salve le competenze esercitate, nella materia oggetto del presente regolamento, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
3. I provvedimenti adottati dagli uffici scolastici regionali ai sensi del presente regolamento sono definitivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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