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D.M. Pubblica Istruzione 29.11.2007, n. 263

Regolamento recante: «Disciplina delle modalità procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27». (G.U. 24.01.2008, n. 20)

Art. 3 - Mantenimento e cancellazione dell'iscrizione negli elenchi regionali

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale, la scuola non paritaria deve dichiarare espressamente al competente ufficio scolastico regionale, entro il termine del 31 marzo di ciascun triennio successivo alla prima iscrizione, la propria volontà di restare iscritta nell'elenco regionale e la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti ed elencati all'articolo 1. In caso di mancata dichiarazione, l'ufficio scolastico regionale invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere al suddetto adempimento entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, scaduto il quale, senza che la scuola abbia presentato la prescritta dichiarazione, ne dispone la cancellazione dall'elenco regionale delle scuole non paritarie, dandone comunicazione formale alla scuola medesima.

2. La scuola non paritaria iscritta nell'elenco regionale è tenuta a comunicare tempestivamente al competente ufficio scolastico regionale ogni variazione riguardante la gestione, la sede, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa, ai fini delle conseguenti verifiche da parte dell'ufficio scolastico

regionale in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti. Devono comunque essere comunicate entro il termine di cui all'articolo 1, comma 2, le variazioni riguardanti l'istituzione di indirizzi diversi o di corsi serali.

3. Nel caso di istituzione di corsi di tipologia ordinamentale diversa, deve essere presentata una nuova domanda di iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, secondo le modalità di cui al presente regolamento.

4. Nel caso di trasferimento della sede scolastica

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