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D.M. Economia e Finanze 07.03.2007, n. 45

Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP (Testo in vigore dal: 25.04.2007). (G.U. 10.04.2007, n. 83)

Art. 3 - Aliquote contributive

1. Per i dipendenti in servizio, l'iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35% della retribuzione contributiva di cui al comma 242 della legge n. 662 del 1996, determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati è pari allo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione. Nessun contributo è dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lorde mensili. Tale ultimo importo è adeguato dall'INPDAP prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

3. Il contributo è prelevato mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all'iscritto e decorre dalla data di iscrizione.

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