D.M. Economia e Finanze 07.03.2007, n. 45
1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 sono iscritti di diritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, a decorrere dal mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora entro questo termine non comunichino all'INPDAP la loro volontà contraria.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono recedere dall'iscrizione entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità di retribuzione o pensione sulla quale è stata applicata la ritenuta di cui all'articolo 3.
3. La contribuzione è stabilita a totale carico dell'interessato e non è rimborsabile.
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