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D.M. Economia e Finanze 07.03.2007, n. 45

Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP (Testo in vigore dal: 25.04.2007). (G.U. 10.04.2007, n. 83)

Art. 2 - Iscrizione alla gestione credito

1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 sono iscritti di diritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, a decorrere dal mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora entro questo termine non comunichino all'INPDAP la loro volontà contraria.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono recedere dall'iscrizione entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità di retribuzione o pensione sulla quale è stata applicata la ritenuta di cui all'articolo 3.

3. La contribuzione è stabilita a totale carico dell'interessato e non è rimborsabile.

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