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D.P.C.M. 17.05.2007

Fondo di intervento integrativo per la concessione tra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2006, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390. (G.U. 31.07.2007, n. 176)

Art. 1 - La destinazione del fondo

1. I trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390".

2. Per la concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.

3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio e di prestiti d'onore nell'anno accademico successivo.

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