D.M. Pubblica Istruzione 22.05.2007, n. 42
1. Il Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti, con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi di recupero, anche sulla base della consistenza delle risorse a tal fine disponibili nel fondo di istituto, comprese le erogazioni liberali di cui all'art. 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge n. 40 del 6 aprile 2007 ed altre eventuali risorse provenienti dalle collaborazioni di cui al comma 3 del precedente articolo.
2. I criteri per la utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività di recupero sono definiti in sede di contrattazione di istituto.
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