D.M. Pubblica Istruzione 22.05.2007, n. 42
Tabella A - (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)
Credito scolastico - Candidati interni
Media dei voti | Credito scolastico (Punti) | ||
---|---|---|---|
I anno | II anno | III anno | |
M = 6 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
6 < M <= 7 | 4-5 | 4-5 | 5-6 |
7 < M <= 8 | 5-6 | 5-6 | 6-7 |
8 < M <= 10 | 6-8 | 6-8 | 7-9 |
Nota - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei confr
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