Direttiva Pubblica Istruzione 26.07.2007, n. 65
Formula iniziale
Il Ministro
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, di Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente a oggetto Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione, e le successive modificazioni;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 6,e l'articolo 2, comma 1, lettera d);
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che recepisce il Testo Unico sulle norme per l'istruzione;
Considerato che il nuovo Esame di Stato, attivato a partire dall'anno scolastico 2006/2007, è caratterizzato da un più rigoroso accertamento della preparazione degli alunni;
Considerato che ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1 sopra citata agli alunni che superano l'esame di Stato con il punteggio massimo superiore a cento senza usufruire della integrazione derivante dal credito scolastico, può essere attribuita dalla Commissione la lode;
Considerato che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della predetta legge il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, ad "incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione";
Considerato che la normativa delegata si applicherà a regime a decorrere dallo svolgimento degli Esami di Stato indetti per la sessione dell'anno scolastico 2007/2008;
Considerato che gli Esami di Stato relativi all'anno scolastico 2006/2007 si sono svolti secondo le disposizioni e con le finalità previste
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