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Direttiva Pubblica Istruzione 26.07.2007, n. 65

Art. 1 -

In attesa che vengano definite, con l'apposito decreto legislativo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera d) della legge 11 gennaio 2007, n.1, le modalità organizzative e le procedure finalizzate al riconoscimento ed alla valorizzazione delle eccellenze ottenute dagli studenti, sulla base dei percorsi di istruzione, ogni istituzione scolastica, statale o paritaria, sede di Esami di Stato, provvederà ad istituire un apposito registro in cui sono iscritti gli studenti che hanno conseguito un punteggio di cento alle prove degli esami di stato nell'anno scolastico 2006/2007,con l'attribuzione della lode da parte della commissione.

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