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D.P.C.M. 21.06.2007

D.P.C.M. 21.06.2007: Istituzione del Fondo per le politiche giovanili. (G.U. 21.09.2007, n. 220)

Art. 5 - Attività strumentali

1. Una quota non superiore al 5% dell'importo di cui all'art. 1, commi 2 e 4, è destinata alle attività strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal presente decreto e, in particolare, alle attività di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e di valutazione tecnica dei progetti, quando non siano disponibili presso il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive adeguate professionalità.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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