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D.P.C.M. 21.06.2007

D.P.C.M. 21.06.2007: Istituzione del Fondo per le politiche giovanili. (G.U. 21.09.2007, n. 220)

Art. 4 - Azioni e progetti di iniziativa di soggetti pubblici o privati

1. Sono ammessi al finanziamento, nei limiti dell'importo complessivo di cui all'art. 1, comma 4, e per le finalità indicate al seguente comma 2, le azioni ed i progetti di iniziativa di soggetti pubblici o privati, oggetto di richieste di finanziamento da presentare sulla base di apposite procedure di evidenza pubblica che saranno avviate con separato provvedimento.

2. Ai fini dell'attuazione del Piano nazionale giovani, possono essere presentati progetti, anche a carattere sperimentale, in una delle seguenti aree tematiche:

a) diritto all'abitazione (area "giovani e housing"), per aumentare l'offerta di soluzioni abitative orientate alla soddisfazione delle esigenze dei giovani e per agevolarne l'autonomia personale;

b) rispetto della legalità (area "giovani e legalita"), per promuovere, con particolare riferimento all'ambito scolastico e universitario, l'affermazione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva e la crescita della cultura sportiva;

c) integrazione delle seconde generazioni di immigrati (area "giovani immigrati di seconda generazione"), per garantire l'inclusione sociale degli immigrati di seconda generazione, nel rispetto delle diversità e della cultura di origine;

d) promozione della cultura e della socialità (area "giovani e loro spazi"), per accrescere le conoscenze dei giovani, migliorare le loro capacità di relazione e l'attitudine allo scambio culturale, accrescere il numero e la qualità degli spazi destinati ai giovani e al turismo giovanile;

e) accesso al credito per l'acquisto di beni e servizi (progetto "giovani e consumi meritori"), per favorire l'accesso dei giovani ai beni e servizi necessari per la formazione culturale e professionale e superare le disuguaglianze nella conoscenza e n

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