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D.M. Pubblica Istruzione 26.02.2007

Preiscrizioni all'istruzione superiore: modalità di effettuazione.

Art. 2 -

1. Il MIUR predispone, entro il 27 aprile 2007, la banca dati contenente i moduli compilati dagli studenti e ne consente, in pari data, l'accesso telematico alle università, alle scuole superiori per mediatori linguistici, agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai centri servizi amministrativi nel caso di studenti provenienti da scuole private, alle scuole pubbliche collegate in rete. Al fine di garantire la riservatezza dei dati, le istituzioni sopra indicate possono ottenere, attraverso una specifica chiave di accesso loro assegnata, una copia, in via telematica, dei soli moduli riguardanti gli studenti afferenti alle proprie strutture o a quelle di riferimento.

2. Nel caso di scelta agli studi superiori, le scuole, le università, le scuole superiori per mediatori linguistici e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in base ai dati acquisiti, promuovono, anche di comune intesa, idonee attività di orientamento tendenti a far acquisire allo studente interessato la conoscenza degli obiettivi formativi specifici dei corsi, le opportunità di tirocini formativi, le disponibilità delle strutture didattiche e dei servizi a disposizione, la adeguata preparazione iniziale richiesta per il corso prescelto e, se necessario, le modalità di verifica, le eventuali attività formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, nonché le possibilità di approfondimento personale e di gruppo e le connessioni con il mondo del lavoro.

3. Per il raggiungimento di tali finalità le istituzioni, di cui al presente comma, possono avvalersi anche della collaborazione di studenti universitari o dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica in forma singola o associata.

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