D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 31.08.2007
Formula iniziale
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro delle Politiche per la Famiglia e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Visto l'art. 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che riconosce, anche per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1996, ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati la facoltà di riscattare i periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, il successivo comma 790 della citata legge n. 296 del 2006 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di esercizio della facoltà di riscatto di cui al precedente comma 789, nonché l'adeguamento delle tabelle emanate per l'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
Visti i commi 2 e 4 dell'art. 4 della citata legge n. 53 del 2000;
Visto il decreto 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, recante disposizioni attuative dell'art. 4 della predetta legge;
Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del predetto decreto che, ai fini della fruizione del congedo di cui all'art. 4, comma 2, della citata legge n. 53 del 2000, definiscono i gravi motivi di famiglia, individuano le patologie specifiche, ed indicano la documentazione da produrre a corredo dell'istanza di congedo;
Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, con il quale sono state approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista dall'anzidetta norma;
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.