D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 31.08.2007
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che esercitano la facoltà di riscatto di cui all'art. 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono comprovare, per i periodi di aspettativa antecedenti al 31 dicembre 1996 e nell'ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, la ricorrenza di gravi motivi di famiglia, come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.
I predetti lavoratori, all'atto della presentazione della domanda di riscatto agli Enti previdenziali interessati, devono produrre, con riferimento a ciascuno dei casi di cui al predetto comma 1 dell'art. 2, la documentazione, di data certa, prevista dall'art. 3, commi 1, 2, e 3 del predetto decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.
I soggetti in costanza di lavoro al 1° gennaio 2007, e cessati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono presentare la domanda di riscatto, corredata dalla relativa documentazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Gli enti previdenziali interessati accertano, anche mediante scambio di informazioni, la scopertura contributiva del periodo oggetto di riscatto nelle diverse gestioni assicurative.
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