D.M. MIUR 31.01.2006, n. 775
1. Le scuole inviano le delibere di adesione al progetto innovativo al competente ufficio scolastico regionale.
2. Il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, dopo aver constatato che le delibere di adesione attestino l'avvenuta verifica delle condizioni di fattibilità, e dopo aver verificato l'esistenza della possibilità, da parte dell'Amministrazione scolastica, di interventi aggiuntivi e di supporto, atti a superare eventuali difficoltà per l'attuazione del progetto, redige il Piano regionale delle istituzioni scolastiche inserite nel progetto medesimo.
3. Il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale interviene, a seguito di motivate richieste da parte delle scuole interessate alla innovazione, per assicurare le risorse disponibili, eventualmente anche con il ricorso ai finanziamenti messi a sua disposizione ai sensi della legge 18.12.1997, n. 440.
4. Il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale trasmette alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici il Piano regionale delle istituzioni scolastiche inserite nel progetto in questione, corredato di relazione illustrativa degli aspetti salienti delle iniziative di innovazione e dei mezzi con cui farvi fronte.
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