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D.M. MIUR 31.01.2006, n. 775

Progetto Nazionale di Innovazione.

Art. 3 - Articolazione del progetto da parte delle istituzioni scolastiche

1. Gli istituti interessati elaborano il proprio progetto di innovazione in funzione della piena valorizzazione dell'autonomia scolastica e in coerenza con i requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto.

2. Il progetto attesta l'avvenuta verifica delle condizioni di fattibilità ed individua eventuali fabbisogni aggiuntivi nonché le azioni di monitoraggio delle attività da porre in essere in funzione dei risultati da raggiungere.

3. Il progetto, una volta autorizzato dal Direttore Generale dell'ufficio scolastico regionale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5, è recepito nel Piano dell'Offerta Formativa delle scuole interessate.

4. Ai fini della realizzazione del progetto di innovazione, i docenti e il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono utilizzati nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio, previsti dai contratti collettivi, che possono essere assolti anche sulla base di una apposita programmazione plurisettimanale.

5. Il progetto è attivato nell'ambito della flessibilità organizzativa e metodologico-didattica prevista dal regolamento sull'autonomia scolastica e dal nuovo ordinamento.

6. Le innovazioni sono realizzate tenendo conto delle disponibilità di bilancio delle singole istituzioni scolastiche interessate, delle risorse acquisibili in ambito regionale e di finanziamenti mirati a livello nazionale, previsti in bilancio.

7. Il progetto innovativo è sostenuto e assistito da strutture di supporto, consulenza e monitoraggio di livello locale e nazionale.

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